In questo articolo cercheremo di essere esaustivi e specifici circa i permessi e le norme sanitarie che dovranno essere rispettivamente rispettati e richiesti per poter avviare l’attività di vendita alimentare con un veicolo allestito per lo Street Food.

Il primo passo, nonché la condizione che deve essere rispettata per avviare questo tipo di attività, è la richiesta di attivazione della partita IVA, la registrazione di quest’ultima alla Camera di Commercio e l’iscrizione all’INPS.

Detto questo, procediamo con la disamina delle due sezioni informative:

Sezione 1: I PERMESSI

L’autorizzazione che servirà ai liberi professionisti che vogliono dedicarsi alla vendita alimentare itinerante è quella di tipo “B”.

La si può richiedere al comune sul cui suolo pubblico si vuole posizionare il veicolo attrezzato. Il comune, se la richiesta avrà esito positivo, provvederà a concedere l’autorizzazione a posizionare il mezzo nella zona richiesta o in luoghi appositi designati.

Una seconda possibilità è fare richiesta attraverso una pratica edilizia attraverso la quale verrà effettuata una verifica sul veicolo, per considerarlo come chiosco fisso all’interno di proprietà privata.

Anche la partecipazione ad eventi o fiere prevede a norma di legge la richiesta dell’autorizzazione di tipo “B” che sarà rilasciata, anche in questo caso, dal comune.

Sezione 2: LE NORME SANITARIE

Per poter vendere i propri prodotti alimentari, il titolare dell’attività deve obbligatoriamente essere abilitato alla “somministrazione di alimenti e bevande”, quindi essere in possesso del certificato del corso SAB. Questo corso ha una durata di 132 ore, tuttavia non è necessario frequentarlo nei casi seguenti:

  • Chi intende avviare l’attività itinerante alimentare abbia, nei cinque anni precedenti, esercitato per almeno due anni (anche in modo non continuativo) attività d’impresa in proprio nel settore alimentare o della somministrazione di cibi o bevande.
  • Avere svolto per almeno due anni (anche in modo non continuativo) la propria attività presso imprese di settore in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla somministrazione/preparazione di alimenti, socio lavoratore o posizioni di medesimo valore, oppure di collaboratore familiare (coniuge, parente o affine fino al terzo grado dell’imprenditore).
  • Chi intende avviare l’attività sia in possesso di diploma di laurea, diploma di scuola superiore o diploma di altre scuole a indirizzo professionale (almeno triennale) attinente alla vendita, commercio e somministrazione di cibi o bevande.

Oltre al corso SAB, tutti coloro che lavoreranno per l’attività dovranno essere in possesso del certificato del corso HACCP (corso che forma il personale addetto circa le procedure per la garanzia della salubrità degli alimenti basata sulla prevenzione) che ha durata di 4 ore per gli addetti e di 8 ore per i responsabili.